L'avv. Piserà al fine di assicurare a tutti il diritto di difesa, consacrato dall'art. 24 Cost., ha richiesto ed ottenuto l'iscrizione nelle liste di cui all'elenco tenuto dall'Ordine degli Avvocati di Busto Arsizio dei procuratori disponibili al patrocinio a spese dello Stato.
 
Per i dettagli si rimanda al sito dell'Ordine degli Avvocati di Busto Arsizio "www.avvocatibustoarsizio.it" sezione "Servizio per il Cittadino"

Introdotto in Italia con il D.P.R. n°115 del 30 maggio 2002, il patrocinio gratuito è la possibilità per la quale un cittadino può avvalersi dell’assistenza di un avvocato a spese dello Stato, quindi in maniera totalmente gratuita.

Per usufruire del gratuito patrocinio il soggetto deve rispettare alcuni requisiti, come appunto quello legato alla soglia del reddito. Ma ci sono delle fattispecie per cui è possibile essere assistiti gratuitamente da un avvocato indipendentemente dal reddito, come ad esempio per le vittime di stalking.

La possibilità di essere assistiti da un avvocato beneficiando del gratuito patrocinio è riservata a coloro che presentano il modello di istanza ai fini del riconoscimento del beneficio.

Quando si può richiedere il gratuito patrocinio:

– un cittadino può avvalersi dell’assistenza di un avvocato a spese dello Stato per un processo penale qualora sia indagato, imputato, condannato, persona offesa da reato, danneggiato che vuole costituirsi parte civile, responsabile civile o civilmente obbligato per la pena pecuniaria;

– un cittadino può avvalersi dell’assistenza di un avvocato a spese dello Stato per un processo civile, qualora le sua ragioni non risultino manifestamente infondate. L’istituto del patrocinio a spese dello Stato vale anche nelle procedure di volontaria giurisdizione (separazioni consensuali, divorzi congiunti, ecc.).

Come vi abbiamo anticipato, requisito fondamentale per beneficiare del gratuito patrocinio è quello per cui il cittadino non abbia la possibilità economica per poter incaricare un avvocato per la sua difesa.

L’ammissione al gratuito patrocinio è valida per ogni grado del processo e per le procedure connesse.

Requisito fondamentale per beneficiare del gratuito patrocinio è quello per cui il cittadino non abbia la possibilità economica per poter incaricare un avvocato per la sua difesa.

Possono richiedere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato:

  • i cittadini italiani;
  • gli stranieri e gli apolidi residenti nello Stato;
  • l’indagato, l’imputato, il condannato, l’offeso dal reato, il danneggiato che intendano costituirsi parte civile, il responsabile civile o civilmente obbligato per l’ammenda;
  • colui che (offeso dal reato – danneggiato) intenda esercitare azione civile per risarcimento del danno e restituzioni derivanti da reato.
  • gli enti o le associazioni che non esercitano attività economica e non hanno fini di lucro.

Per essere rappresentato gratuitamente dall’avvocato il limite del reddito, come risultato dall’ultima dichiarazione dei redditi, non deve essere superiore a 11.493,82 euro. Per chi fa parte di un nucleo familiare, il reddito è il risultato della somma dei redditi conseguiti lo stesso anno da ogni componente della famiglia.

Esclusioni: non beneficia dell’avvocato gratis chi sia indagato, imputato o condannato per reati di evasione fiscale, chi è difeso da più di un avvocato (nei giudizi penali) e chi promuova una causa per cessione dei crediti.

NELLA MEDIAZIONE.  Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell’art. 5 comma 1 D.Lgs. n. 28/2010, all’Organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte che si trova nelle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’art. 76 (L) del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia).

In questo caso la parte che presenta la domanda è tenuta a depositare presso l’Organismo di Conciliazione apposita dichiarazione sostituiva dell’atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo mediatore, nonché a produrre, a pena di inammissibilità, solo se l’organismo lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato.